Ricorsi Sanzioni
Ricorso contro un verbale d'infrazione al codice stradale.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il ricorso può essere presentato dalla persona a cui è stato notificato il verbale, se conducente del veicolo, diversamente dal proprietario dello stesso.
Descrizione
Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta. Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente.
ATTENZIONE
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente.
ATTENZIONE
- È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che l'agente accertatore lascia sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione;
- È possibile fare ricorso solo se la multa non è stata pagata;
- Se, entro i termini previsti, non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).
Come fare
Per le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, ai sensi dell’art. 202 comma 1 del Codice della Strada, può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma in misura ridotta oppure, qualora non sia effettuato il pagamento, può contestare il verbale, in caso lo ritenga illegittimo.
Le modalità di contestazione previste dalla legge sono due:
Le modalità di contestazione previste dalla legge sono due:
Ricorso al Prefetto (art.203 Codice della Strada)
- Direttamente al Prefetto: si può presentare ricorso amministrativo al Prefetto entro 60 giorni dal verbale di contestazione della violazione o dalla notificazione . Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo, non si è in presenza di un atto perfezionato; in tal caso, occorre attendere la notificazione del verbale. Può essere redatto in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo: il ricorso deve essere indirizzato al Prefetto della Provincia di Verbania. Al ricorso si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le proprie motivazioni. In caso di rigetto, il Prefetto vi obbligherà al pagamento della sanzione raddoppiata rispetto a quella indicata nel verbale, ai sensi dell’art. 204 del Codice della Strada. Avverso l’ordinanza di rigetto è possibile entro trenta giorni proporre ricorso al Giudice di Pace.
- Presentazione del ricorso al Comando di Polizia Locale: qualora si volesse presentare il ricorso al Comando di Polizia Locale, unitamente agli eventuali allegati richiesti.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della Strada, si può presentare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace. E' necessario allegare i seguenti documenti:
- n. 1 originale del ricorso più 3 copie;
- originale del verbale di contestazione della violazione comprendente la busta con cui è stato inviato (che riporta la data di ricevimento della multa se questa è stata notificata per posta);
- ogni altro documento ritenuto utile dall’interessato;
- copia di un documento di riconoscimento valido.
Richiesta annullamento verbale in autotutela
Il cittadino che si è visto contestare o notificare una violazione alle norme del Codice della Strada palesemente errata ovvero viziata da elementi tali da far decadere l’efficacia della sanzione stessa, può chiedere al Comando l’annullamento in via di autotutela della sanzione al fine di evitare la presentazione di ricorsi agli organi competenti. Sarà cura del Comandante, responsabile del Servizio, verificare la corrispondenza di quanto affermato ed emettere provvedimento di annullamento in autotutela ovvero di diniego.
Cosa serve
Documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
- ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla Comando di Polizia Locale, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
- ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.
- Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
- Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
- ricorso accolto;
- ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
- La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.
Tempi e scadenze
Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa.
Costi
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato, utilizzando il pagamento a mezzo PagoPA, con ricevuta da allegare al ricorso.
La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato, utilizzando il pagamento a mezzo PagoPA, con ricevuta da allegare al ricorso.
La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
- Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;
- Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
- Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
- Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Locale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/02/2025 11:31:27
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