Matrimonio del Cittadino Straniero
I cittadini stranieri, sia che siano residenti in Italia o che siano residenti all'estero, possono contrarre matrimonio o unione civile in un Comune italiano
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Alle persone straniere che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
Descrizione
I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, devono presentare un'apposita documentazione.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi o, nel caso di matrimonio religioso, al Comune di celebrazione (previa esibizione della richiesta del Parroco).
Cosa serve
Il Nulla Osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:
Poiché il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise ne contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:
- l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza;
- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- paternità e maternità (qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
- cittadinanza;
- residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
- stato libero;
- l'assenza di impedimenti al matrimonio o l'unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.
- dall’Autorità Consolare in Italia;
- dall’Autorità Consolare in Italia;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
- in base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).
Poiché il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise ne contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).
NOTA BENE
Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980). Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Ufficio di Stato Civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poiché non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità né traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille né di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.
- Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.
- Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
- I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia (vedi l'apposita pagina di questo sito).
- nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta.
Vi sono convenzioni internazionali che, invece del nulla osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il "certificato di capacità matrimoniale" previsto dalla convenzione di Monaco del 5/09/1980). Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Ufficio di Stato Civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.
A differenza del certificato di nulla osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poiché non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell'estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità né traduzione.
Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille né di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.
È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.
Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.
Cosa si ottiene
La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
Tempi e scadenze
Il Nulla Osta deve essere presentato prima della redazione del verbale di pubblicazione o della richiesta di unione civile.
Costi
- Una marca da bollo da 16,00 euro.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Documenti
Regolamenti
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 11/07/2025 10:45:48
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