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Ordinanza di divieto di utilizzo di articoli pirotecnici, fatta eccezione per gli articoli pirotecnici di categoria F1.

ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTICOLI PIROTECNICI A PARTIRE DAL 30 DICEMBRE 2025 E FINO AL 3 GENNAIO 2026. A partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 3 gennaio 2026, fatti salvi i divieti già previsti dall’Art. 703 del Codice Penale, il...
Data:

30 dicembre 2025

Tempo di lettura:

6 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTICOLI PIROTECNICI A PARTIRE DAL 30 DICEMBRE 2025 E FINO AL 3 GENNAIO 2026.

A partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 3 gennaio 2026, fatti salvi i divieti già previsti dall’Art. 703 del Codice Penale, il divieto di accensione di articoli pirotecnici, ancorché di libera vendita, in spazi all’aperto che si trovino in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o piazza o in direzione di esse, fatta eccezione per gli articoli pirotecnici di categoria F1.


CONSIDERATO CHE:
- in occasione delle festività di fine e inizio anno è consuetudine utilizzare per divertimento articoli pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo, trattandosi di materiali esplodenti, può provocare danni fisici di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che la pericolosità nell’utilizzo del materiale esplodente, per incompetenza all’uso, è altamente più elevata se avviene nei luoghi pubblici all’aperto, specialmente nel caso in cui altri soggetti, in particolare minorenni, dovessero venire in contatto con articoli pirotecnici incombusti o parzialmente combusti;
- che l’utilizzo indiscriminato dei prodotti pirotecnici nel periodo delle festività è inoltre causa di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per la tranquillità e per il riposo dei residenti, soprattutto se anziani o malati.

TENUTO CONTO che
l’Art. 703 del Codice Penale sanziona con l’ammenda fino a 103 Euro chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, mentre se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

CONSIDERATO
che, in relazione al divieto di cui al precedente capoverso, l’Art. 97, comma 1, secondo periodo, del Reg. Esec. T.U.L.P.S. precisa tuttavia che possono essere impiegati senza licenza i prodotti esplodenti della V categoria, gruppo D), fino a 5 kg netti e della V categoria, gruppo E, in quantità illimitata.
 
TENUTOCONTO
che ilDecreto Legislativo n. 123 del 29 luglio 2015 classifica gli articoli pirotecnici come di seguito:
Fuochi d'artificio:
- Categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

- Categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- Categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- Categoria F4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
Articoli pirotecnici teatrali:
- Categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
- Categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
Altri articoli pirotecnici:
- Categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
- Categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

DATO ATTO
che, dal raffronto tra la tabella di equiparazione di cui all’Allegato 1, in calce all’Allegato A al Reg. Esec. T.U.L.P.S., con il già citato Art. 703 C.P., risulta che sia comunque vietato, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accendere fuochi d'artificio delle categorie F3
e F4, in ogni caso, ed inoltre quelli delle categorie F1 e F2, al di fuori dei limiti previsti dall’Art. 97, comma 1, secondo periodo, del Reg. Esec. T.U.L.P.S.

ATTESO
che, sempre secondo la suddetta tabella di equiparazione, nella V Categoria, Gruppo D, rientrano anche articoli pirotecnici di categoria F2, ovvero fuochi d’artificio destinati ad essere utilizzati in spazi all’aperto.

RITENUTO di:
1. dover tutelare l’incolumità pubblica, innanzitutto in relazione al pericolo costituito dall’accensione degli articoli pirotecnici in spazi all’aperto; Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005
2. dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo;
3. dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
4. dover tutelare il diritto alla serenità, alla quiete della collettività e il decoro urbano;
5. dover tutelare gli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di
dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale.

CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili
comportamenti lesivi.

RITENUTO
urgente, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l’utilizzo degli articoli pirotecnici in spazi all’aperto nei luoghi abitati o nelle loro adiacenze, oltre a quanto già previsto dall’Art. 703 C.P., fatta eccezione per quelli di categoria F1 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione).
VISTO l’Art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

VISTO
l’Art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.- Richiamato l’Art. 703 del Codice Penale.- Richiamato il Decreto Legislativo n. 123 del 29 luglio 2015.- Vista la Legge 689/1981.

O R D I N A
A partire dal 30 dicembre 2025 e fino al 3 gennaio 2026, fatti salvi i divieti già previsti dall’Art. 703 del Codice Penale, il divieto di accensione di articoli pirotecnici, ancorché di libera vendita, in spazi all’aperto che si trovino in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o piazza o in direzione di esse, fatta eccezione per gli articoli pirotecnici di categoria F1.

I N V I T A
La cittadinanza al senso di responsabilità, di non utilizzare artifizi di divertimento, distribuiti o prodotti illegalmente sul mercato o privatamente, di natura contraffatta o comunque non rispondenti alle caratteristiche previste dall’ordinamento o privi di etichettatura regolamentare.

INFORMA
Che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 703 C.P. nei casi ivi previsti, l’inosservanza del divieto di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.


Allegati

Documenti

Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2025 12:00:29

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