Riconciliazione

A seguito della separazione tra coniugi, resta comunque la possibilità di riconciliarsi.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale.

Descrizione

Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.

Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.
La riconciliazione avviene:
  • davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  • nel Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X);
  • presso il notaio nell’ambito di una convenzione patrimoniale; 
  • presso l’autorità consolare, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata giudiziale o amministrativa, in accordo con il disposto dell’art. 157 del codice civile: "I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione" (art.157 codice civile).

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di trascrizione del medesimo atto.

Cosa serve

Documento di identità dei coniugi.

Cosa si ottiene

L'annullamento della separazione.

Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Carta dei servizi.pdf [.pdf 94,32 Kb - 16/10/2024 - 12/02/2025]

Contatti

Servizi demografici

Piazza Dante Alighieri, 14 - Piano Terra - Baveno

0323 912301
0323 912302

demografici@comune.baveno.vb.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Last edit: 12/02/2025 10:55:59

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