L’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
Con il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, è stato adottato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate, denominato “bonus sociale rifiuti”.
L’ARERA, con la deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29/07/2025, ha delineato le modalità operative necessarie a consentire l’erogazione del bonus.
Il bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI (al lordo delle componenti perequative e al netto della TEFA) limitatamente ad una sola utenza, ad uso domestico, per nucleo familiare avente un determinato Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
In prima applicazione l’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Per l’anno 2026 la prima soglia è elevata ad 9.796 euro.
Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2025. L’erogazione del bonus avviene nell’anno successivo, dopo aver acquisito l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione.