La dichiarazione di nascita può essere resa:
- presso il Centro Ospedaliero dove è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla nascita stessa;
- nel Comune di residenza della madre, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, entro dieci giorni dalla nascita, a cui consegue l'iscrizione anagrafica del neonato;
- nel Comune di nascita o nel Comune di residenza del padre, entro dieci giorni dalla nascita, che non comporta anche l'iscrizione anagrafica, ma la trasmissione dell'atto per la trascrizione al Comune di residenza della madre.
I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita.
Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica.
Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa necessariamente avanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita.
Durante la dichiarazione di nascita, il dichiarante sceglie il nome ed il cognome del neonato, secondo la normativa nazionale.
Nel caso di cittadini stranieri, non potrà essere indicata la cittadinanza del neonato: solo in seguito alla presentazione di idonea documentazione attestante la cittadinanza (ottenuta presso il Consolato di riferimento), verrà rettificata la cittadinanza.