L’articolo 51 del d.P.R. n. 223/1967 consente il rilascio di copia delle liste elettorali per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Il rilascio avviene previa specifica richiesta motivata con l’indicazione chiara e specifica dell’uso che si intende fare dei dati contenuti nelle liste stesse.
In aderenza alle previsioni del GDPR 679_2016 l’istanza va corredata da informazioni essenziali, quali l’indicazione del nome del responsabile del trattamento dei dati, le precisazioni relative agli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono in caso di eventuale loro cessione a terzi, nonché l’esclusione di qualsiasi forma di lucro.