Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, inmateria di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il periodo pasquale.
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l’applicazione alla Regione Piemonte degli articoli compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 aprile 2021, nel territorio regionale, sono consentiti gli spostamenti solo delle persone residenti in Piemonte verso abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”); nelle medesime giornate, per le persone non residenti nella Regione Piemonte, sono vietati gli ingressi e gli spostamenti verso le seconde case, salvi motivi di salute, di lavoro, di studio oppure comprovate e gravi situazioni di necessità o di indifferibilità documentata;
2) dalle ore 13,00 di domenica 4 aprile 2021 fino alle ore 22,00 di lunedì 5 aprile 2021, fatte salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali presenti:
◦ nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
◦ nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
SI RACCOMANDA
ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.
Il presente decreto ha efficacia dalla data di assunzione sino al 5 aprile 2021.Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
on. Alberto Cirio
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